Augusto e gli editti di Cirene

2014-057 CireneCirene : Tempio alla ninfa Cirene.

La Libia è presente nelle cronache internazionali di queste settimane. Per ricordare come la Libia, nel caso specifico la Cirenaica, fosse amministrata al tempo dell’Imperatore Ottaviano Augusto, riporto qui di seguito alcune notizie riguardanti i cosiddetti ” Edicta ad Cynenenses ” di Augusto, con i quali il diritto romano amministrava la giustizia penale nelle province.
Il materiale è tratto dallo scritto di Gianfranco Porpora ” Gli Edicta Augusti  ad Cyrenenses”, che ho rintracciato e scaricato online.

Cesare Ottaviano Augusto :

2014-056 Cesare Ottaviano Augusto

                Augusto e gli editti di Cirene.

 

   Nel 1926 a Cirene, nell’agorà della città greco romana, si rinvenne una lunga iscrizione in caratteri greci, tracciata su di una lastra di marmo, oggi conservata nel locale Museo delle Sculture. Reimpiegata come sedile, l’epigrafe appariva ben preservata poiché era stata utilizzata capovolta. Il rinvenimento di queste centoquarantaquattro linee di scrittura, tracciate dal lapicida accuratamente, ben evidenziando con spazi lasciati in bianco gli aspetti giuridici significativi di cinque diversi testi, pur con qualche errore non determinante ai fini interpretativi, segna una svolta nella conoscenza del funzionamento del processo criminale e dell’amministrazione provinciale all’inizio del principato.

I cinque provvedimenti sono:

I – un editto di Augusto ai Cirenei del febbraio/marzo del 6 a.C. riguardante la giurisdizione romana in provincia per processi con pena capitale di greci e disciplinante la composizione di collegi giudicanti misti, col divieto di ammettere accusatori romani per imputati greci, salvo eccezioni ;

II – una comunicazione di Augusto del febbraio/marzo del 6 a.C. relativa all’esito di un’indagine effettuata a Roma a carico di tre cittadini residenti in Cirenaica, soggetto a misure di prevenzione. Dei quali due, riconosciuti innocenti, vengono rinviati in Cirenaica, l’altro accusato di rimozione di una statua con il nome dell’Imperatore, viene trattenuto per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti ;

III – un editto di Augusto del febbraio/marzo del 6 a.C. comunicante che l’immunità dai carichi personali e patrimoniali deve intendersi limitata solo a coloro ai quali era stata specificatamente concessa con la cittadinanza, e non si estende ai beni acquistati successivamente ;

IV – un editto di Augusto del febbraio/marzo del 6 a.C. prescrivente giudici greci di città diverse per i processi non con pena capitale tra greci, salvo specifica richiesta di giudici romani; per gli accusati di un crimine capitale il governatore è tenuto a conoscere e decidere o, se lo ritiene, a nominare una giuria, la cui composizione è regolata nel primo editto ;

V – un editto di Augusto del gennaio/luglio del 4 a.C. di trasmissione del SC Calvisiano de pecuniis repetundis, relativo alla semplificazione della procedura della cognitio senatoria per accuse non capitali .

impero, oltre che alla provincia, ma anche la datazione dei provvedimenti è differente. Infatti, il diciassettesimo anno della potestà tribunicia di Augusto, comune ai primi quattro e corrispondente al periodo compreso tra il 1 luglio del 7 ed il 1 luglio del 6 a.C., può riferirsi più precisamente al febbraio/marzo del 6 a.C., in considerazione del fatto che, a partire dalla lex Gabinia de senatu legatis dando audizione di una deputazione cirenaica, in ogni Non sembra, infatti, che tale espressione possa essere interpretata intenzione di questo genere si sarebbe enunciata con τδετπρογράμματι (huic edicto) o con altra frase analoga, non già con quella che leggiamo, e che accenna al prógramma I primi quattro provvedimenti si ritengono inoltre concepiti in lingua greca, seppur velata da un latinus colorultimo testo, che comprende il Calvisiano, si reputa invece traduzione di un originale latino.comunemente utilizzato per essi, può essere accolto solo nel senso più ampio e originario, cioè come comunicazione al popolo, avendo i cinque provvedimenti portata assai varia: alcuni creano nuove norme procedurali (I e IV), altri invece chiariscono o trasmettono disposizioni vigenti (III e V), ed uno (II) ha lo scopo di informare degli sviluppi di una inchiesta, evidentemente nota in Cirenaica.come riferentesi ad un corpus raccolto dal principe per la provincia in risposta ad una richiesta di aiuto, in virtù dell’imperium proconsulare maius.
Non si ritiene infatti che si possano considerare tali edicta, come mere “raccomandazioni ai magistrati romani perché offrissero opportune garanzie nei confronti di cittadini greci autoctoni”, poiché “la natura stesso di edictum, atto riconducibile alla titolarità del ius edicendi fondato sull’imperium, è del tutto incompatibile con la blanda forza di una raccomandazione politica. Ma ciò che fa emergere per intero l’infondatezza dell’idea è il dato testuale degli editti cirenaici: l’incontrovertibile λέγει, tipica espressione delle formule edittali, corrispondente al dicit latino, dimostra che si trattava di atti autoritativi vincolanti e non di semplici raccomandazioni”.
Tuttavia era pure possibile che, nell’età considerata, in una provincia populi romani come la Cirenaica, ciò venisse effettuato con un certo garbo istituzionale nei confronti dell’autorità del governatore, collegato al senato e sottoposto già ad un proconsul; tono che non sembra essere usuale in altri provvedimenti imperiali noti, dall’intonazione più marcatamente precettiva. I suggerimenti e i consigli, ritenuti proposti in base all’auctoritas principis in forma d’istruzioni, hanno indotto alcuni studiosi a considerare il primo ed il terzo editto come mandati, rivestiti della forma edittale. Il quarto è espressamente qualificato come ἐπικρίμα.
Ma a prescindere dalla forma chiaramente edittale di tutti e cinque i testi, il tono imperativo affiora ( κελεύωimperatore nel terzo editto, rivolgendosi ai greci divenuti cittadini romani, ribadisce gli obblighi liturgici nei confronti delle comunità ’imperator ed è l’unica che appare dopo il pontificato negli altri: segno di un rilievo che si voleva particolarmente sottolineare per tale summi fastigii vocabulum, in un intervento del principe in una provincia cd. senatoria, anche se l’imperium proconsulare maius et infinitum legittimava comunque la sua attività in ogni territorio. TEgitto, sono ad es. indicati i senatusconsulta.
Il rinvenimento degli Editti di Cirene ha infatti consentito di porre in più chiara luce i rapporti tra principe e senato che, agli inizi del Novecento, risultavano ancora influenzati dall’ipotesi della diarchia proposta da Mommsen in base ad una presunta netta demarcazione tra province imperiali e senatorie. L’intervento imperiale nella provincia senatoria di Cirenaica e Creta, addirittura trasmettendo un senatoconsulto, ha inequivocabilmente dimostrato che l’auctoritas principis si estendeva alle province senatorie, così come gli atti del senato erano sicuramente vigenti nell’intero impero.
E’ dunque probabile che, in seguito ad una ambasceria al senato romano di Ἕλληνες della Cirenaica, vessati dai pochi cittadini romani ivi residenti (in tutto duecentoquindici, aventi un censo di duemilacinquecento denarii, necessario per essere giudici nei processi capitali), il principe abbia inviato, nella seconda metà del 4 a.C., un complesso di atti collegati da pubblicare (πρόγραμμα), comprendente il Calvisiano, al fine di collaborare, all’apparenza, col senato ad alleviare, in virtù dell’auctoritassi veniva incontro anche ad una antica di sottrarre alla quaestio de repetundis i grandi e clamorosi processi a carico dei senatori”

Augusto purtroppo ammanta di una coltre di riservatezza la vicenda del secondo editto, la quale, ben nota a quel tempo in provincia, avrebbe probabilmente potuto chiarire efficacemente il collegamento tra i cinque testi, invano ricercato. Per giustificare il secondo testo, si è pensato ad una congiura contro l’imperatore o a consultazioni astrologiche successive alla distruzione dei libri profetici del 12 a.C., non prendendo in considerazione tutte le problematiche sottese nella silloge.

Il primo editto  è volto a reprimere le consorterie tra i romani residenti in provincia che si accordavano per spartirsi i premi e i vantaggi dopo aver conseguito, in qualità sia di giudici, che di accusatori e testimoni, la condanna di greci innocenti alla pena capitale. Anche se l’intervento imperiale procede in seguito a lamentele di legazioni delle città della provincia , gli Ἕλληνες appaiono presi in considerazione da Augusto non in quanto cittadini di specifiche città greche, ma unicamente in quanto individui, dunque probabilmente includendo, in tale generica denominazione, per una provincia fortemente ellenizzata, anche libici e giudei, non riferendosi ad una comunità determinata; considerando cioè le istituzioni antiken Rechte,  addirittura i greci della Cirenaica avrebbero costituito una corporazione nazionale autonoma.
Invece negli Editti di Cirene non vi sarebbe stata alcuna restrizione, estendendosi essi a tutta la popolazione della Cirenaica, greca, ebrea e libica. Non solo la vasta ellenizzazione della provincia legittimerebbe l’espressione, ma gli Editti sembrano ignorare del tutto l’esistenza di altre popolazioni oltre gli Ἕλληνες in Cirenaica, e sarebbe francamente inconcepibile che, a prescindere dai libici, una frazione importante e agguerrita, come l’ebrea, non fosse stata contestualmente regolamentata, equiparandola alla greca.
Avendo Augusto di persona accertato la fondatezza delle lamentele, nelle more di un intervento migliore concertato col senato, si consigliano al governatore due rimedi: la modificazione della giuria e la limitazione del diritto d’accusa.

–  Cfr. anche A. VON PREMERSTEIN, Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene, in ZSS 48, 1928, 434, 482 s.; J. STROUX, L. WENGER, Die Augustus-Inschrift auf dem Marktplatz von Kyrene, in Abh. der Bayer. Akad., Phil.-Hist. Kl., 34, 2,1928, 67-68. Diversamente F. DE VISSCHER, Les édits d’Auguste, cit., 38 nt. 1.

–  V. ARANGIO-RUIZ, Epigrafia cirenaica e il diritto pubblico dell’Antichità (Atti del Primo Congresso di Studi Coloniali), Firenze 1931, 1 (= Studi Epigrafici e Papirologici, Napoli 1974, 44).

–  F. DE VISSCHER, Les édits d’Auguste découverts à Cyrène, Osnabrück 1965, 35.

–  F. DE VISSCHER, Les édits d’Auguste, cit., 36.

–  V. ARANGIO-RUIZ, L’editto di Augusto ai Cirenei, cit., 325-326 (= Studi Epigrafici e Papirologici, cit., 17).

–  V. ARANGIO-RUIZ, L’editto di Augusto ai Cirenei,

–  M. PANI, L’imperium di Tiberio principe. Epigrafia e Territorio. Politica e Società. Temi di antichità romane, VI, Bari 2001, 256 nt. 14.

– O. LICANDRO, Documenti vecchi e nuovi su Ottaviano Augusto. Appunti sulla transizione repubblicana, in BIDR 105, 2011, 276.

–  Nel nuovo editto del Bierzo (Tessera Paemeiobrigensis) esplicitamente Augusto si denomina proconsul. Qui invece il princeps, pur agendo direttamente, evita tale titolo. Così F. COSTABILE, O. LICANDRO, Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana provincia e l’imperium proconsulare del princeps, Roma 2000, 102.

– J. STROUX, L. WENGER, Die Augustus-Inschrift, cit., 69 ss.

–  F. DE VISSCHER, Les édits d’Auguste, cit., 47 e s.

–  Tac., Ann. III, 54. F. DE VISSCHER, Les édits d’Auguste, cit., 40-41.

–  B. SANTALUCIA, Augusto e i Iudicia Publica, in Gli ordinamenti di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano (Atti del Convegno di diritto romano – Copanello 1996) Napoli 1999, 273.

–  “E’ noto come ben poche siano, allo stato attuale delle fonti, le speranze di chiarire in modo del tutto soddisfacente i presupposti di fatto ai quali si riferisce il secondo editto di Augusto ai Cirenei” (G. I. LUZZATTO, Nota minima sul secondo editto di Augusto ai Cirenei, in Festschrift Hans Lewald, Basel 1953, 101, e la lett. ivi cit.).

–  F. DE VISSCHER, Les édits d’Auguste, cit., p. 54.

–  Il censo richiesto invece dalla lex Iulia per far parte a Roma dell’album dei giudici era molto più elevato; nel 4 d.C. per l’infima classe dei ducenarii era di duecentomila sesterzi, pari a cinquantamila denari. G. I. LUZZATTO, Gli editti di Augusto ai Cirenei e il SC. Calvisiano, in Epigrafia giuridica greca e romana, Milano 1942, 260; F. DE VISSCHER, Les édits d’Auguste, cit., 56; B. SANTALUCIA, Augusto e i Iudicia Publica, cit., 268.

–  L’epigrafe così dimostra che alla data del 6 a.C. era stata già effettuata l’innovazione augustea dell’abbassamento dell’età dei giudici dai trenta ai venticinque anni per ampliare il numero delle persone reclutabili (B. SANTALUCIA, Augusto e i Iudicia Publica, cit., 268) e contribuisce inoltre a risolvere “una questione secolare”, supportando l’ipotesi di coloro che ritengono che in Suet. Aug. 32, 3: …iudices a tricesimo aetatis anno adlegit, id est quinquennio maturius quam solebant sostituiscono vicesimo quinto, “supponendo intervenuta una facile confusione fra XXX e XXV”. V. ARANGIO-RUIZ, L’editto di Augusto ai Cirenei, cit., 333 (= Studi Epigrafici e Papirologici, cit., 22).
Da : “ Gli Edicta Augusti ad Cyrenenses” di Gianfranco Purpura ; disponibile online.

Cirene : Teatro.

2014-058 Cirene Teatro

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *